Titolo alcolometrico di un vino
Un’etichetta di un Vino DOC dichiara 11% vol in etichetta ma sul disciplinare è indicato che il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere 11,50% vol; è possibile dichiarare in etichetta un titolo inferiore a 11,50%?
RISPOSTA
SPIEGAZIONE
Ai sensi dell’allegato II, parte IV reg. 1308/2013:
- il titolo alcolometrico volumico (di seguito, TAV) naturale corrisponde al “il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento”;
- il TAV totale corrisponde alla “somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale”;
- il TAV effettivo è ”il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura”;
- il TAV potenziale è “il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura”.
In altri termini, il TAV naturale ed il TAV totale corrispondono alla somma dell’alcole già contenuto nel vino (TAV effettivo) e dell’alcole che non è ancora contenuto nel vino ma potrebbe, potenzialmente, essere prodotto qualora venissero fermentati tutti gli zuccheri residui presenti (TAV potenziale).
Da quanto sopra consegue che il TAV effettivo – l’unico da dichiarare in etichetta ai sensi dell’art. 119, paragrafo 1, lettera c) reg. (UE) 1308/2013 – può essere anche inferiore al TAV naturale ed al TAV totale, perché questi ultimi tengono conto anche dell’alcole che potrebbe essere prodotto dagli zuccheri ancora presenti.
Esemplificativamente, quindi, il Vino DOCdi cui si parla, potrebbe avere un contenuto di alcole (TAV effettivo) pari all’11% vol, come dichiarato in etichetta, contenendo inoltre un residuo zuccherino corrispondente, ove venisse fermentato, a 0,50% vol. di alcole (quindi, un TAV potenziale di 0,50% vol).
Quindi, ipotizzando per semplicità che il vino non avesse subito arricchimenti, Il TAV naturale ed effettivo di un tale prodotto corrisponderebbe ad 11,50% vol (11% vol di TAV effettivo + 0,50% vol di TAV potenziale).
CONCLUSIONE
Si può quindi concludere che il TAV effettivo dichiarato in etichetta per il Vino DOC in esame (11% vol) può senz’altro essere inferiore al TAV totale minimo stabilito dall’art. 6 del relativo disciplinare (11,50 % vol), a prescindere dalle tolleranze dei risultati analitici. Ciò, in ragione del fatto che, per valutare se il suddetto vino sia conforme al requisito di TAV totale minimo del disciplinare, è necessario prendere in considerazione, oltre al TAV effettivo, anche il suo TAV potenziale, il quale dipende dagli zuccheri fermentescibili ancora presenti nel prodotto. Sarà, infatti, la somma di TAV effettivo e TAV totale a permettere di determinare se il prodotto raggiunga o meno il TAV totale di 11,50 % vol.