Registrazione, Autorizzazione, Valutazione delle sostanze chimiche
Il REACH è il nuovo Regolamento Europeo che disciplina l'utilizzo delle sostanze chimiche e costituisce uno dei maggiori archivi legislativi: il suo campo di applicazione copre circa 30.000 diverse sostanze esistenti. Per sostanze il REACH intende sia i composti di preparati chimici che i contenuti di articoli commerciali.
Il REACH coinvolge aspetti socio-economici, di salute, di protezione per i consumatori, per i lavoratori e per l’ambiente. Il Regolamento REACH prevede la costituzione di un organo preposto alla registrazione, all’autorizzazione, alla valutazione e alla restrizione delle sostanze chimiche: tale organo è costituito dall’Agenzia Europea per le sostanze chimiche. L'Agenzia gestirà tutti gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del Regolamento REACH, fornendo agli stati membri e alle Istituzioni europee consulenza scientifica sulle questioni riguardanti le sostanze chimiche.
L'Agenzia inoltre istituirà un Albo dove saranno registrate le sostanze nocive e quelle alternative. In questo modo, il Regolamento REACH intende formare un sistema semplice e armonico affinché le registrazioni possano essere consultate dalle Industrie e dagli stati membri. Ogni fabbricante di sostanze chimiche avrà l'obbligo di notificare all’Agenzia l’identità dell’impresa, l’identità della sostanza e l’etichetta di pericolo.
Essa è soggetta a riesame ogni 5 anni.
Il REACH viene applicato:
- Alle attività di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle sostanze chimiche e preparati in quanto tali o in quanto componenti di articoli.
Il REACH non viene applicato a:
- Sostanze radioattive
- sostanze soggette a controllo doganale e presenti nella comunità europea solo in transito
- intermedi non isolati, al trasporto ferroviario, aereo, navale o stradale di sostanze pericolose.
L'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha effettuato una lista di sostanze (candidate list) rischiose per la salute e per l'ambiente: Lista ufficiale delle sostanze rischiose publicate dall'ECHA
Ricordiamo che l'inclusione di una sostanza nella candidate list comporta, per i produttori e importatori di articoli contenenti tale sostanza, l'obbligo di notifica prevista dall'art. 7 comma 2 del REACH, entro 6 mesi dalla data di inclusione stessa.
Abbiamo redatto una mini guida per rendervi più chiaro il regolamento, scaricabile qui a fianco in formato pdf.
Guida Regolamento Europeo REACH