Impianti Elettrici
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D.P.R. 462/01
Per conoscere le novità legislative in vigore dal 01/01/20 Leggi qui la nostra informativa aggiornata
Il D.P.R. 462 del 22/10/2001 (entrato in vigore dal 23/01/02) disciplina la messa in servizio e le verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Individua nel Datore di Lavoro il soggetto responsabile per la messa in esercizio, nonché il compito di farli sottoporre a verifica periodica da parte di Ente pubblico o di Organismi di Ispezione autorizzati, al fine di accertarne l'idoneità.
Eurofins Modulo Uno Srl è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad eseguire le verifiche previste dal D.P.R. 462/01 fin dal 21/06/2002.
Il D.P.R. 462/2001 modifica:
- i procedimenti amministrativi per la denuncia di nuove installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
- i soggetti autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli stessi.
Per il Datore di Lavoro ne derivano almeno le seguenti novità e incombenze che, aggiornate alla luce delle nuove procedure informatizzate introdotte da INAIL, sono:
- Entro 30 giorni dalla messa in servizio degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve denunciare gli impianti a INAIL tramite la registrazione sul portale CIVA. Per gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti;
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche da parte degli Organismi preposti ogni 2 o 5 anni (a seconda della tipologia del luogo ove è installato l'impianto stesso). E' quindi di sua responsabilità anche il rispetto delle scadenze;
- Il datore di lavoro deve far eseguire le verifiche, potendo scegliere fra l'Ente pubblico (ASL o ARPA) e gli Organismi di Ispezione privati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto concerne le verifiche straordinarie, anche queste sono effettuate dall'ASL/ARPA o dagli Organismi di Ispezione privati autorizzati, nei casi di:
- esito negativo della verifica periodica
- modifica sostanziale dell'impianto
- richiesta del Datore di Lavoro
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